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[1]Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo:
[2]« Articolo 12-bis. - Per la requisizione a noleggio degli autoveicoli e carri a rimorchio l'indennita' sara' composta dei seguenti elementi:
- a)una quota per rimunerazione del capitale, ragguagliata all'interesse legale commerciale del prezzo attuale, stabilito a norma dell'art. 9;
- b)una quota di ammortamento del capitale calcolata sul prezzo di acquisto del veicolo nuovo e sulla base di sette anni di esercizio;
- c)rimborso di una quota proporzionale alla tassa di circolazione sempreche' questa sia gia' stata pagata e pel solo periodo corrispondente al pagamento gia' avvenuto;
- d)una quota di rimborso di altre spese varie gia' in atto e non ricuperabili quali ad esempio: contributo integrativo di utenza stradale, diritti di collaudo ed immatricolazione, contratto di affitto di rimessa, contratto di locazione d'opera col personale addetto alla condotta, ecc.
[3]« Tale quota in ogni caso non potra' superare quella corrispondente ad annue L. 12.000 per ogni veicolo.
[4]« La quota di cui alla lettera b) e' rimuneratrice del degradamento dell'autoveicolo coll'uso normale di esso. Nel caso che durante il tempo della requisizione l'autoveicolo o carro rimorchio requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquidera' al proprietario una maggiore indennita' in proporzione al maggior grado di deterioramento verificatosi.
[5]« Tale indennita', se del caso, potra' anche raggiungere totalita' del valore del capo requisito fatta dedizione delle quote per tale titolo gia' corrisposte coll'indennita' di noleggio.
[6]« E' in facolta' del Ministero della guerra di stabilire i limiti delle quote da corrispondersi per i motivi di cui alla lettera d) senza pero' superare in nessun caso i massimi sopra specificati.
[7]« La corresponsione delle quote di cui alle lettere c) e d), e' subordinata alla presentazione di tutti i documenti legali (libretto di circolazione, contratti, ricevute, ecc.) atti a dimostrare l'entita' delle spese realmente incontrate dal proprietario. Qualora per circostanze eccezionali il proprietario non riuscisse a presentare tutti i documenti prima del pagamento della prima rata, l'indennita' sara' stabilita provvisoriamente dalla Commissione in base agli elementi gia' accertati salvo successiva integrazione dopo l'avvenuta presentazione dei documenti mancanti.
[8]Il pagamento dell'indennita' di noleggio degli autoveicoli e dei carri rimorchio sara' fatto allo scadere d'ogni decade, qualunque sia la durata del noleggio ».
Testo in vigore dal 18 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
