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[1]Al primo comma dell'art. 2 e' aggiunta la seguente lettera:
[2]« i) i soggetti da riproduzione e' da allevamento (fattrici e puledri), facenti parte delle stazioni speciali di monta selezionate, istituite ai sensi del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1734 ».
[3]Tra il secondo e il terzo comma dello stesso articolo e' inserito il seguente comma:
[4]« Sono altresi' esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce Rossa Italiana. E' pero' in facolta' dell'autorita' militare di requisire quell'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessita' della Croce Rossa Italiana ».
Testo in vigore dal 18 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
