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[1]In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo e' concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.

[2]Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti ne' coniuge, l'indennizzo e' concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per meta' a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art6 · fonte del testo

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