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[1]L'indennizzo e' concesso alla vedova del militare, purche' risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

[2]Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo e' concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.

[3]In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo e' concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

[4]figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

[5]Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art4 · fonte del testo

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