Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purche' gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti nel Regno, e di 180 giorni se residenti all'estero o nelle Colonie.

[2]Su tali domande sara' provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

[3]Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari