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[1]Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.

[2]Se al militare o alla sua famiglia venga pero' liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verra' diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'istituto nazionale delle assicurazioni.

[3]Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.

[4]Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sara' liquidata quella che risultera' piu' favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita, di cui sopra.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art10 · fonte del testo

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