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All'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma: "Il Ministro per i lavori pubblici puo' concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929 n. 1137. "Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sara' del 3 per cento. "Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sara' liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti".

Testo in vigore dal 3 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;43~art4 · fonte del testo

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