Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Appena cessate le circostanze eccezionali che giustificano la deroga di cui all'art. 2, le Commissioni censuarie comunali costituite giusta lo stesso articolo potranno, con decreto del Ministro per le finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della provincia, essere sciolte. In tale caso si provvedera' alla ricostituzione delle predette Commissioni nei modi e con le norme ordinarie.
Testo in vigore dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
