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[1]Per la ricostituzione, o la integrazione delle Commissioni, che si rendera' necessaria, in conseguenza delle vacanze determinatesi per effetto del disposto del precedente articolo 1, potra' prescindersi, limitatamente alle Commissioni censuarie comunali, dall'osservanza degli articoli 15 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976, e 14 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, per quanto riguarda i requisiti di coloro che possono essere chiamati a far parte delle Commissioni medesime.
[2]La deroga di cui al precedente comma e' consentita anche per le altre Commissioni censuarie comunali alla cui costituzione non si sia potuto addivenire alla data della presente legge, per mancanza di persone aventi i requisiti di cui agli articoli richiamati.
Testo in vigore dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
