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I membri delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, che abbiano dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana, avvalendosi del disposto dell'articolo 1 della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, si intendono deceduti dalla carica di membro delle anzidette Commissioni.
Testo in vigore dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
