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[1]Alla prima parte dell'articolo 23 e' sostituita la seguente:
[2]«L'amministrazione autonoma della Cassa nazionale e' retta da un Consiglio, i cui membri sono tutti nominati con decreto Reale. Nel limite del numero di membri dei quali e' costituito il Consiglio d'amministrazione, giusta gli Statuti della Cassa, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri Enti morali che concorrano mediante contributi a favore della Cassa nazionale, e i rappresentanti delle Societa' di mutuo soccorso e delle Societa' cooperative di produzione e lavoro legalmente riconosciute, che abbiano inscritto i loro soci alla Cassa nazionale. Sono pure chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti nella Cassa».
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
