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[1]Dopo la prima parte dell'articolo 16 della legge e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Ai soci che vengano inscritti alla Cassa in base a questo articolo, e che siano nella condizione prescritta dalla prima parte dell'articolo 6, saranno assegnate le quote di concorso previste dall'articolo 7, e, ove abbiano piu' di 50 anni di eta', potranno essere loro assegnate anche quote speciali».
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
