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[1]Ai primi due alinea dell'articolo 10 della legge, sono sostituiti i seguenti:

[2]«La chiusura e la liquidazione del conto individuale e' fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata contributo, purche' l'inscritto abbia compiuto il 60° anno di eta'. L'inscritto ha facolta' di protrarre la chiusura e la liquidazione del conto fino al 65° anno di eta', compiuto il quale non potranno piu' prorogarsi. «Per le donne la chiusura e la liquidazione del conto puo' aver luogo, su loro domanda, quando esse abbiano compiuto il 55° anno d'eta', sempreche' siano trascorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo. La facolta' di presentare tale domanda cessa col compimento del 60° anno d'eta', dopo il quale si applica la norma fissata nella prima parte dell'articolo.

[3]«La chiusura e liquidazione e' fatta a qualunque eta' qualora sia debitamente accertata l'invalidita' dell'inscritto, non prima pero' che siano trascorsi almeno 5 anni dal versamento della prima rata di contributo.

[4]«In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1903, saranno accolte inscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purche' dagli inscritti si paghino, cogli interessi composti, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

[5]«Agli operai che hanno ottenuto la inscrizione a periodi abbreviati, oltre alle quote di concorso ordinarie, potranno essere assegnate, dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale, quote speciali di concorso».

Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;322~art6 · fonte del testo

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