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[1]All'articolo 6 della legge 17 luglio 1898, n. 350, viene aggiunto il seguente comma:
[2]«Quando il contributo versato dall'inscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire sei pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sara' esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente, anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento».
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
