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[1]All'articolo 6 della legge 17 luglio 1898, n. 350, viene aggiunto il seguente comma:

[2]«Quando il contributo versato dall'inscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire sei pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sara' esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente, anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento».

Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;322~art4 · fonte del testo

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