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A parziale esecuzione di quanto e' stabilito nella lettera d dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350, il Fondo per il culto versera' alla Cassa nazionale di previdenza, in cinque esercizi a cominciare dal 1901-902, la somma di lire 2,950,000, da imputarsi nel decimo dell'avanzo devoluto allo Stato in virtu' dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
