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[1]All'articolo 27 della legge e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Sulla parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari attribuita alla Cassa nazionale, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrispondera' l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui i detti utili si riferiscono».
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
