Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammontare dei buoni di cassa che cessano dall'aver corso legale al 31 dicembre 1901 pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, e che non saranno presentati al cambio nell'anno 1902, sara' versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti nel gennaio del 1903, e con tale somma si provvedera' al cambio dei buoni di cassa sino al termine del periodo prestabilito per la loro prescrizione.
[2]Gl'interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, cosi' come e' stabilito per i buoni prescritti dall'articolo 3 della legge predetta.
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
