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[1]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei liquidati a partire dalla entrata in vigore della legge 3 luglio 1904, n. 302, saranno modificati in base a quanto e' detto nell'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Vigano'.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
