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[1]L'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302, e' sostituito dal seguente:
[2]L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito pei capitani dall'art. 86 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e' fissato in L. 300, ed e' esteso agli ufficiali subalterni.
Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
