Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'articolo 56 (testo unico, 4 maggio 1898) della legge comunale e provinciale e' aggiunto il seguente comma:
[7]«Tuttavia nei mandamenti o distretti ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva e' notevole e di carattere costante, potra' la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca fissata e fino a tutto dicembre.
[8]«In questo caso i nuovi eletti, in deroga al disposto dell'articolo 259, entreranno subito in carica.
[9]«La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sara' pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa e' ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che decidera' anche in merito».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1902.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Giolitti.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1903 al 16 dicembre 2009
