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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'articolo 36 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), sono aggiunti i due seguenti incisi:
[7]«Con Regolamento da approvarsi con R. decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, verranno determinate le norme per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e acetilene.
[8]Per le contravvenzioni alle disposizioni del suddetto Regolamento, potranno comminarsi le pene dell'ammenda sino a lire trecento o dell'arresto sino ad un mese».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 30 giugno 1901.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 6 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
