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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Al punto 1° dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, viene aggiunta la lettera f) con la seguente dicitura: « al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nominato nei ruoli del Ministero delle finanze in base alla facolta', accordata dall'art. 14, 3° comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e in relazione al grado rivestito al momento del passaggio ».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 26 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
