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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'art. 87 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono aggiunti i seguenti comma:
[7]«Pero' agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verra' fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.
[8]«Ai tenenti verra' altresi' concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]A. Majorana.
[13]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
