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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'art. 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano e' aggiunto il seguente capoverso:
[7]«Qualora e fino a che non si possa utilizzare l'opera dei condannati, la somma anzidetta potra' essere erogata per lavori strordinari da affidarsi alla mano libera, in aumento alla spesa di cui al precedente art. 35.
[8]«Tale facolta' e' estesa anche alle somme gia' stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il titolo suddetto».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]GIOLITTI. F. COCCO-ORTU. CARCANO. BERTOLINI. ORLANDO.
[13]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 22 dicembre 2008
