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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, e' aggiunto il seguente comma:
[8]«Puo' peraltro prescindersi da tale limite di eta' quando trattisi di nominare di ruolo cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552, e 24 settembre 1923, n. 2307, e tuttora in servizio, ovvero cappellani militari incaricati, qualora gli uni e gli altri abbiano assunto i rispettivi uffici prima di aver superato il 40° anno di eta'».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Gazzera - Sirianni - Balbo - Rocco - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
