1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero a nuove acquisizioni scientifiche". Il Ministro della sanita' con proprio decreto, con le stesse modalita' adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art7 · fonte del testo

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