Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1954 al 1 gennaio 1994. 60 parole tolte.
tolto: L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse dall'Istituto Mobiliare italiano, unito a quello di ogni altro impegno dell'Ente, e' elevato da quindici a venti volte l'importo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-08;102~artunico · fonte del testo
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