Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1985 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →

Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di eta'.

Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari