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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, e' sostituito dal seguente:
[9]« I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'arma, conseguono la nomina a:
[10]comandante di sezione;
[11]capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'arma, delle divisioni e delle brigate;
[12]capo scrivano presso gli uffici della scuola centrate (comando, amministrazione, direzione degli studi)
[13]capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi;
[14]addetto alla compagnia comando legionale;
[15]comandante plotone presso la. scuola centrale e la legione allievi carabinieri;
[16]comandante di plotone scorta. di Governatori;
[17]possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei posti stabiliti complessivamente dall'organico per il grado di maresciallo maggiore, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunziando al passaggio nel ruolo territoriale.
[18]Ordiniamo che la presente, munita. del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[19]Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI
[20]VITTORIO EMANUELE
[21]MUSSOLINI - DI REVEL
[22]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 4 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010
