Art. 1
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[1]L'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta modificato dalla legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1010, e' sostituito dal seguente:
[2]«I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.
[3]Detta Commissione e' costituita dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, dal Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito, dai generali capi reparto del Comando del corpo di Stato Maggiore e dal generale addetto.
[4]«Presidente della Commissione stessa e' il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito o in sua vece il Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito.
[5]«Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non intervengono almeno tre componenti di essa.
[6]«Il presidente ha facolta' di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato».
Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
