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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[2]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]All'art. 2, 1° comma, del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93, col R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3240), con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250, e con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2235, e' aggiunta la seguente lettera: «l) autovetture di proprieta' degli ufficiali dei carabinieri Reali sempre che siano impiegate per servizio a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, recante norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCI
[6]Vino, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 marzo 1940 al 16 dicembre 2009
