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[1]L'art. 6 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e' sostituito con il seguente:
[2]«Con decreto del Ministero delle finanze sara' provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-1940, della somma di L. 1.080.000 da corrispondersi alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificato di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciato al 1° luglio 1940-XVIII, ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 novembre 1940-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - PAVOLINI - RICCI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
