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[1]L'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e' sostituito con il seguente:
[2]«I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'art. 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 2 luglio 1940-XVIII.
[3]«Il Ministero della cultura popolare rilascera' al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sara' presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.
[4]«Agli effetti di cui ai precedenti commi, sono considerate nazionali le pellicole che rispondano ai seguenti requisiti:
- a)il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;
- b)la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalita' italiana;
- c)gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.
[5]«Potra' essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.
[6]«Non e' dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica».
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
