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[1]L'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, modificato con l'art. 1 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e' sostituito con il seguente:
[2]«A decorrere dal 2 luglio 1940-XVIII chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, e' tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di L. 75.000 per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico. «La tassa di cui sopra e' ridotta a L. 37.500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.
[3]«Nessuna tassa e' dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri».
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
