Art. 3
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[1]Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, e' sostituito dal seguente:
[2]«Detta Commissione e' costituita dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, dal sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito e dai generali capi reparto del Comando del Corpo di Stato Maggiore.
[3]«Presidente della Commissione stessa e' il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito o in sua vece il sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito».
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
