Art. 2
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[1]Il Comando del Corpo di Stato Maggiore e' retto dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, che e' coadiuvato:
- a)da un sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito (comandante in 2. del Corpo di Stato Maggiore); da due generali capi reparto; da un generale addetto;
- b)da un sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale; da un generale addetto allo Stato Maggiore per la difesa territoriale.
[2]Le particolari attribuzioni del sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito (comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore) sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito.
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
