Art. 1
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[1]Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 69, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e' sostituito dal seguente:
[2]«La carica di Capo di Stato Maggiore dell'esercito puo' essere ricoperta da un ufficiale generale del Regio esercito scelto tra i Marescialli d'Italia, i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), i generali di corpo d'armata e i generali di divisione».
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
