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[1]A decorrere dal 1° dicembre 1941-XX, gli articoli 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti:
[2]Art. 24. - «Il servizio di commissariato comprende:
- 1)una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;
- 2)due ispettorati di commissariato di zona;
- 3)diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;
- 4)diciotto compagnie di sussistenza;
- 5)stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.
[3]«Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio».
[4]Art. 25. - «L'organico degli ufficiali del servizio di commissariato e' il seguente:
[5]Ufficiali generali:
[6]un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;
[7]due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.
[8]Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art.5.
[9]Ufficiali superiori ed inferiori:
- A)Ufficiali commissari:
[10]Colonnelli........................... N. 20 Tenenti colonnelli....................... » 55 Maggiori............................ » 81 Capitani............................ » 147 Tenenti e sottotenenti......................» 132 ------ Totale............ N. 435
- B)Ufficiali di sussistenza:
[11]Tenenti colonnelli........................N. 14 Maggiori............................. » 25 Capitani............................ » 96 Tenenti e sottotenenti..................... » 92 ----- Totale......... N. 227
Testo in vigore dal 6 marzo 1942 al 9 ottobre 2010
