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[1]Dopo l'art. 11 e' aggiunto il seguente articolo:
[2]« Art. 11-bis. - Alla Cassa ufficiali del Regio esercito spetta adempiere a tutti i servizi di suo istituto, nei riguardi dei cappellani militari in servizio permanente indicati nel precedente articolo 3.
[3]« I periodi valutabili agli effetti della liquidazione della indennita' supplementare ai cappellani militari, decorreranno dalla data di effettiva iscrizione alla Cassa ufficiali ».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Di Revel
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010
