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[1]All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
[2]« Ai Marescialli d'Italia ed ai Generali di Armata, che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennita' supplementare e' pagata al compimento del 76° anno di eta' ».
Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010
