Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

[2]« I Marescialli d'Italia ed i Generali d'Armata che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 68° anno di eta'.

[3]« A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali i Cappellani militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo unico per il servizio spirituale presso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Regia guardia di finanza ».

Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2183~art2 · fonte del testo

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