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Ai cappellani militari mantenuti permanentemente in servizio nello speciale ruolo transitorio di cui all'art. 24 della legge 10 gennaio 1936-XIV, n. 77, e' conferito il titolo di cappellano capo con assimilazione di rango al grado di capitano, fermo restando il trattamento economico stabilito dal medesimo art. 24.
Testo in vigore dal 17 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
