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[1]L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
[2]«Il verbale di contravvenzione non e' trasmesso alla autorita' giudiziaria e il reato e' estinto ove il contravventore paghi, entro trenta giorni dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima e al triplo ove sia recidivo».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
