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[1]Dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente articolo:
[2]«Art. 23-bis. - Nei casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il «capo», la pena e' diminuita da un sesto ad un terzo».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
