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[1]Dopo l'art. 22 e' aggiunto il seguente articolo:
[2]«Art. 22-bis. - Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto, presenta documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a lire 5000.
[3]«Chiunque, allo scopo suindicato fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 3000.
[4]«Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a lire 300 ».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
