Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 22 e', sostituito dal seguente:

[2]«Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a lire 5000.

[3]«Alla stessa pena e' soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.

[4]«Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa si applica la multa fino a lire 2000».

Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;479~art14 · fonte del testo

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