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[1]Il secondo comma dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge e' sostituito dal seguente:
[2]«Egli fa parte, con voto consultivo, della Commissione suprema di difesa nonche' di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nelle quali siano interessate due o piu' delle forze armate».
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 24 luglio 1941
