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[1]L'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e' sostituito dal seguente:
[2]«La carica di Capo di Stato Maggiore generale e' istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.
[3]Il Capo di Stato Maggiore generale e' scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'armata (o Generali comandanti designati d'armata), gli Ammiragli d'armata (o Ammiragli di squadra designati d'armata), Generali d'armata aerea (o Generali di squadra designati d'armata aerea), i Generali di corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra aerea, ed e' nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.
[4]«Egli e' il consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonche' dei progetti per eventuali operazioni di guerra».
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 24 luglio 1941
