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[1]Alle Provincie ed ai Comuni, ai quali in conseguenza dell'esonero o della sospensione, di cui all'art. 1°, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti e', per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dalle leggi di sua istituzione.
[2]Per questi mutui sara' richiesto il parere della Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale, istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 18 giugno 1905.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]A. Fortis. A. Majorana. Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
