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Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini dell'art. 1°, se trovansi vincolate verso la Cassa depositi e prestiti e verso la sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non piu' di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno successivo a quello del concesso sgravio.
Testo in vigore dal 23 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
